Uapi http://www.uapi.org/feed Fri, 09 May 2008 21:04:05 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E' LEGGE /news/read/il-testo-unico-sulla-sicurezza-e-legge.html In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 - Suppl. Ordinario n. 108 - il testo del Decreto Legislativo n. 81/2008 del 9 aprile 2008 sulla sicurezza del lavoro, di cui all’art. 1 della Legge delega n. 123/07.

Il provvedimento è rubricato “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Perviene, quindi, alla conclusione il lungo percorso di riformulazione dell’intero corpus normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto in oggetto acquista efficacia giuridica dopo il periodo di vacatio legis, fissato in 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: sino, quindi, al 15 maggio 2008 si applicano le previgenti disposizioni (con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 626/1994).

Le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, nonché tutte quelle che ad essa rinviano, acquistano, tuttavia, efficacia decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, cioè a partire dal 1° agosto 2008.

Ricordiamo che le disposizioni in materia di protezione dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici hanno subito una modificazione intervenuta di recente: tali disposizioni infatti non entrano in vigore, come originariamente ipotizzato il 30 aprile 2008 ma il 30 aprile 2012 a motivo della modifica della direttiva UE 2008/40/Ce operata dalla nuova Direttiva UE 2008/46/Ce entrata in vigore il 26 aprile 2008.

Nella circolare esplicativa riportiamo le risposte ai quesiti che sono stati formulati nel corso della riunione dell’8 aprile u.s. del GDL nazionale sulla sicurezza.

 

 

Scarica la circolare esplicativa

Scarica il testo Unico (con note)

Scarica gli allegati PARTE I (1-26)

Scarica gli allegati PARTE II (27-51)

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Tue, 06 May 2008 08:13:55 +0100
ASSEGNI, DAL 30 APRILE SI CAMBIA, ECCO TUTTE LE NOVITA' /news/read/assegni-dal-30-aprile-si-cambia-ecco-tutte-le-novita-.html Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nuove regole, in vigore dal 30 aprile 2008, nell’uso di assegni bancari postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.

Alcune delle novità per gli assegni:
- Chi emette assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 5.000 euro dovrà obbligatoriamente riportare la clausola “Non trasferibile” oltre che il nome o la ragione sociale del beneficiario; infatti i libretti emessi dopo il 30 aprile 2008 saranno muniti della clausola “Non trasferibile”.
- Per gli assegni di importo inferiore a 5.000 euro, detti “assegni in forma libera”, non è prevista la clausola “Non trasferibile”, ma è previsto il pagamento di 1,50 euro come imposta di bollo, che sarà versata dalla banca all’erario.
- Solo gli “assegni in forma libera” possono essere girati e ogni girata dovrà riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua (girante).
- Chi è in possesso, in qualità di beneficiario, di assegni emessi prima del 30 aprile potrà incassarli regolarmente.

Alcune novità per i libretti di risparmio:
- Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo superiore a 5.000 euro e chi possiede un libretto al portare avrà tempo fino al 30 giugno 2009 per regolarizzarlo.
- Chi cede un libretto al portatore, entro 30 giorni dal trasferimento, dovrà comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cede e la data in cui ha effettuato la cessione.

[Informazioni dal sito del Governo Italiano ]

 

Scarica la brochure informativa del Governo italiano (www.governoinforma.it)

 

 

 

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Mon, 05 May 2008 13:37:21 +0100
ALIMENTARISTI E IL NUOVO PACCHETTO IGIENE /news/read/alimentaristi-e-il-nuovo-pacchetto-igiene.html Nel corso del 2004 L’Unione Europea ha emanato un gruppo di regolamenti che unitamente al Regolamento 178/2002 sulla rintracciabilità sono andati a costituire il pacchetto igiene.

I nuovi regolamenti, che hanno sostituito dal 1° gennaio 2006 le disposizioni e le leggi attualmente vigenti in materia di igiene delle produzioni e commercializzazione degli alimenti, sono:

 

-    Regolamento 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

-    Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

-    Regolamento 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale    

-    Regolamento 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale

-    Regolamento 2073/2005 sui limiti microbiologici per alcune categorie di prodotto alimentare


 

- non è più in vigore l’articolo 2 della legge n. 283 del 1962 che riguarda le modalità e il rilascio dell’autorizzazione sanitaria

- viene abrogato il decreto legislativo n. 155 del 1997 (HACCP) e una serie di altre norme ad esso collegate

 

Ricordiamo che per molte inottemperanze alle regole igienico sanitarie del pacchetto igiene, il decreto legislativo 193/07, prevede che l'autorità di controllo provveda immediatamente all'applicazione della sanzione senza che venga più concesso il periodo di prescrizione.

IL RISPETTO DELLA ATTUALE NORMATIVA PREVEDE L’OBBLIGO DI ADEGUARE I MANUALI DI AUTOCONTROLLO AI NUOVI ADEMPIMENTI.

 

 

Per ogni ulteriore informazione potete contattare:

Andrea Picciotti: tel. 0734/992332, cell. 334.6402895, e-mail: qsa@uapi.org

 

 

 

Scarica il nuovo profilo sanzionatorio

 

 


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Tue, 29 Apr 2008 08:31:52 +0100
CALENDARIO CORSI OBBLIGATORI MAGGIO-GIUGNO 2008 AD ASCOLI PICENO E PORTO SANT'ELPIDIO /news/read/calendario-corsi-obblligatori-maggio-giugno-2008-ad-ascoli-piceno-e-porto-sant-elpidio.html La Confartigianato UAPI organizzerà nei mesi di maggio-giugno 2008 ad Ascoli Piceno e a Porto Sant'Elpidio i corsi di formazione obbligatori previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro secondo il calendario riportato in allegato alla presente comunicazione.

Per iscriversi è sufficiente compilare la scheda di adesione e reinviarla al fax n. 0736.336402 ed adempiere alle indicazioni riportate.

 

Scarica il calendario dei corsi

Scarica la scheda di adesione ai corsi

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Tue, 29 Apr 2008 08:19:18 +0100
SERVIZIO IGIENE ALIMENTARE /news/read/servizio-igiene-alimentare.html  

Il servizio igiene alimentare si compone di due fasi, la prima è l’implementazione del sistema di autocontrollo alimentare, fase di raccolta dei dati riguardanti le procedure aziendali, i luoghi di lavoro e le strumentazioni presenti in azienda; la seconda fase riguarda invece  le verifiche periodiche tramite visite in cui vengono svolte analisi chimiche e microbiologiche e vengono riesaminati i processi aziendali.

Per conoscere tutti i dettagli e i costi del servizio scarica l'allegato:

Scarica la scheda di dettaglio del servizio

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Tue, 29 Apr 2008 08:12:45 +0100
CALENDARIO LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2008 /news/read/calendario-limitazioni-alla-circolazione-stradale-anno-2008.html Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati 2008

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

VISTO l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
D E C R E T A

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2008 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 marzo;

e) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 marzo;

f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 marzo;

g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 25 marzo;

h) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;

i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;

k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°maggio;

l) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;

m) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 28 giugno;

n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 5 luglio;

o) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 12 luglio;

p) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 19 luglio;

q) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 26 luglio;

r) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 1° agosto;

s) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 agosto;

t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 8 agosto:

u) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 9 agosto;

v) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;

w) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 16 agosto;

x) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 23 agosto;

y) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 30 agosto;

z) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;

aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;

bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 dicembre:

cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;

dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;

ee) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;

ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;



2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.


Art. 2

1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell’art.38 della legge 1° agosto 2002, n.166 (combinato ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n.265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all’estero, che utilizzano le tratte marittime di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 3, comma 2 ter, della Legge 22 novembre 2002, n. 265 ( combinato marittimo); purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

Art. 3

1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.


Art. 4

1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5

1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art.4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6

1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell’azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l’autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.


Art. 7

1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.


Art. 8

1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.


Art. 9

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.


Art. 10

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11

1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
 
 
Scarica il Decreto Ministeriale
 
 
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Tue, 29 Apr 2008 07:57:32 +0100
AL VIA I CORSI HACCP /news/read/al-via-i-corsi-haccp.html Il Reg. CE n° 852/2004 ha previsto controlli sulla sicurezza alimentare e pplicazione dei regolamenti comunitari. A tal fine si sta organizzando un corso relativo alle tematiche della sicurezza alimentare. Tale corso obbligatorio per legge ha come obiettivo del corso è fornire la preparazione adeguata teorico pratica per effettuare correttamente le operazioni suddette.

  • SEDE DI SVOLGIMENTO: sedi della Confartigianato (Ascoli Piceno, P.to Sant’Elpidio).
  • DURATA: 10 ore per il corso Base a cui seguirà, ogni 3 anni, il corso Avanzato.
  • CALENDARIO:

19 giugno 2008 dalle 14 alle 19

26 giugno 2008 dalle 14 alle 19

  • OBIETTIVO DEL CORSO: autocontrollo igienico-sanitario per tutti quelli che roducono, trattano, manipolano, confezionano, trasportano, distribuiscono, somministrano e vendono prodotti alimentari.
  • CONTENUTI DEL CORSO: conoscenza dei principali rischi sanitari connessi con la filiera alimentare, delle corrette procedure atte a ridurre o minimizzare la probabilità dell’insorgenza di intossicazioni/ tossinfezioni /infezioni limentari, igiene del personale, aspetti legislativi HACCP e nuove normative in ateria; cenni di igiene di edilizia alimentare alla luce dell’Autocontrollo e delle orrette modalità di sanificazione di locali, impianti ed attrezzature; documento di Autocontrollo con esemplificazioni pratiche.
  • CERTIFICAZIONI RILASCIATE: attestato di frequenza (Addetto al Settore Alimentare).

Scarica la scheda di adesione al Corso




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Wed, 23 Apr 2008 13:45:49 +0100
INVIO ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2007 /news/read/invio-elenco-clienti-e-fornitori-anno-2007.html Scade il 29 aprile p.v. il termine per l’invio dell’elenco clienti e fornitori relativo all’anno 2007. L’obbligo, introdotto dall’articolo 37, decreto-legge 223 del 4 luglio 2006, deve essere osservato da tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, si ricorda che anche per l’anno 2007 (oltre che per il 2006) l’adempimento beneficia di alcune semplificazioni, introdotte dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007. Si riepilogano, di seguito, le modalità di compilazione da osservare per la redazione degli elenchi relativi all’annualità 2007.

1. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI
Come previsto dall’articolo 37, comma 8, D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge 4 agosto 2006, gli elenchi devono essere trasmessi entro il sessantesimo giorno dal termine di presentazione della comunicazione dati ai fini IVA: la trasmissione degli elenchi deve quindi avvenire entro il termine del 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi spetta a tutti i soggetti passivi IVA che hanno emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. L’obbligo non sussiste nell’ipotesi in cui nell’anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini IVA. Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente; sono inoltre obbligati i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione. Sono altresì obbligati anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (relativamente alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione). La compilazione deve essere effettuata anche dai soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad esempio, per fatture di importo inferiore a euro 154,94 registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. n. 695 del 9/9/1996), in quanto la registrazione è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione e ricezione delle fatture e non condiziona l’obbligo di compilazione dell’elenco.

 

Scarica la scheda con il dettaglio delle misure previste.

 

 

 

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Tue, 15 Apr 2008 13:09:35 +0100
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: L. N. 247/2007 /news/read/contratto-a-tempo-determinato-l.-n.-247-2007.html Lo scorso 8 aprile si è tenuto, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, un incontro tra le Organizzazioni datoriali ed i Direttori Generali delle Direzioni della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’Attività Ispettiva, riguardante le problematiche interpretative ed applicative relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato, come modificata La precedente circolare ministeriale riguardante le novità introdotte dalla L. n. 247/2007 a proposito di contratti a tempo parziale, intermittenti e somministrazione a tempo indeterminato (cfr. circolare confederale prot. n. 319 del 26 marzo scorso), rinviava per i contratti a termine a successivi chiarimenti “in considerazione della delicatezza delle questioni da affrontare”. In vista, dunque, della predisposizione della circolare ministeriale in materia di contratti a termine, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno un confronto con le parti sociali su alcuni aspetti che dovrebbero essere oggetto di indicazioni e chiarimenti ministeriali. In estrema sintesi, si riportano le maggiori novità introdotte dalla L. n. 247/2007.

La nuova disciplina dei contratti a termine, introdotta dalla L. n. 247/2007, ha stabilito quale regola generale (comma 4 bis dell’art. 5) che la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore per mansioni equivalenti non può superare il limite massimo di 36 mesi.

Nel caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi, qualora il rapporto si protrae oltre il 20° giorno dalla scadenza prevista (vedi oltre punto 2 “periodo cuscinetto di 20 giorni”) opera la conversione a tempo indeterminato.

Lo stesso comma 4 bis prevede una deroga: qualora il rapporto abbia raggiunto ma non superato il termine di 36 mesi può essere stipulato un ulteriore contratto a termine, per una sola volta, a condizione che tale stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro con l’assistenza del sindacato (vedi oltre punto 5 “ulteriore contratto da convalidare presso la DPL).

Dal punto di vista applicativo, la nuova normativa prevede un periodo transitorio.

In particolare, in fase di prima applicazione, l’art. 43 della L. n. 247/2007 stabilisce che:

1.      i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

2.      il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.

Sul punto, la suddetta riunione ha consentito di conoscere l’orientamento interpretativo che il Ministero intende adottare nell’applicazione della disposizione in esame. A parere del Ministero le lettere a) e b) dell’art. 43 debbono essere considerate ed interpretate in stretto legame. Ciò comporta che se la lettera a) espressamente richiama i contratti in corso al 1° gennaio 2008, la lett. b) si riferisce ai contratti non in corso al 1° gennaio 2008, pur non richiamandoli espressamente.

Tale impostazione comporta che solo per i contratti di cui alla lett. b) (non in corso al 1° gennaio 2008) la nuova disciplina troverà applicazione decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008 (vale a dire 1° aprile 2009). Per i contratti in corso al 1° gennaio 2008 trova, invece, applicazione il principio di prosecuzione fino a naturale scadenza, anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi ma, nel caso di successione del contratto in corso al 1° gennaio (es. rinnovo), il superamento del limite dei 36 mesi è immediatamente computabile al fine di verificare il raggiungimento del limite temporale dei 36 mesi. In sintesi, quindi, secondo l’orientamento interpretativo ministeriale, in caso di successione non sarebbe applicabile la moratoria dei 15 mesi di cui alla lett. b) e, di conseguenza, i periodi lavorati prima e dopo il 1° gennaio 2008 sono immediatamente computabili al fine di verificare il raggiungimento del limite temporale dei 36 mesi. Conseguentemente, nel caso in cui il rapporto abbia raggiunto ma non superato il termine di 36 mesi, dunque, sarebbe possibile stipulare solamente l’ulteriore contratto con la procedura della convalida assistita.

Confartigianato, congiuntamente alle altre organizzazioni dell’artigianato e del commercio, ha espresso perplessità rispetto ad una interpretazione estremamente complessa e restrittiva dell’applicazione del regime transitorio dei 15 mesi ai soli contratti non in corso al 1° gennaio 2008.

Il Ministero, pur riservandosi di effettuare una verifica interna sul punto con il proprio Ufficio legislativo, ha ribadito che tale orientamento interpretativo corrisponde non solo al tenore e ma anche alla ratio della norma. Nel corso della riunione sono stati affrontati anche i seguenti ulteriori aspetti interpretativi/applicativi

1. Campo di applicazione dell’art. 5, comma 4 bis

Il Ministero ha condiviso che il nuovo regime temporale si applica esclusivamente ai contratti a termine di cui al D.lgs. n. 368/2001 con l’esclusione dei contratti di inserimento e dei contratti a termine stipulati con lavoratori in mobilità.

2. Periodo “cuscinetto” di 20 giorni (art. 5, comma 2)

Il Ministero ha condiviso che la violazione del periodo massimo di 36 mesi comporta la trasformazione del contratto decorso l’ulteriore periodo di 20 giorni previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Il “mantenimento” di questo periodo cuscinetto, come ammesso dallo stesso Ministero, consente di superare le eccessive rigidità legate alla mera sommatoria dei periodi contrattuali interessati dal computo.

3. Definizione di mansioni equivalenti (art. 5, comma 4 bis)

Il Ministero del Lavoro ha condiviso che la definizione di “mansioni equivalenti” sia quella corrispondente agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Tale orientamento considera la compresenza di due elementi: uno di carattere oggettivo, dato dalla inclusione delle mansioni in un medesimo livello di inquadramento e uno di carattere soggettivo, dato dal rispetto della professionalità acquisita dal lavoratore (che non può essere danneggiata).

4. Definizione di mansioni già espletate (art. 5, comma 4 quater)

Il Ministero del Lavoro ha condiviso che la definizione di “mansioni già espletate” non corrisponde alla definizione di “mansioni equivalenti”. Per trovare applicazione il diritto di precedenza di cui al comma 4 quater deve trattarsi delle stesse mansioni svolte.

5. Ulteriore contratto da convalidare presso la DPL

Il Ministero ha condiviso che in sede di deroga assistita dell’ulteriore contratto presso la DPL, la convalida riguarda esclusivamente la volontà del lavoratore e non anche la sussistenza delle condizioni di legge, per la quale invece opera l’istituto della certificazione del contratto.

Ad oggi, la procedura di convalida non è ancora attivabile in quanto non sono stati ancora definiti gli avvisi comuni che, come stabilito dalla normativa, dovranno indicare la durata massima dell’ulteriore contratto.

6. Conciliazione tra vecchi e nuovi diritti di precedenza

La conciliazione/integrazione tra il diritto di precedenza individuato dalla L. n. 247/2007 ed i precedenti diritti di precedenza di fonte contrattuale, è di competenza della contrattazione collettiva.

La riunione si è conclusa con l’impegno del Ministero del Lavoro di convocare una ulteriore riunione le organizzazioni datoriali non appena predisposta la bozza di circolare.

 

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Tue, 15 Apr 2008 09:43:15 +0100
AUTOTRASPORTO: ORARIO DI LAVORO, MODIFICATO IL CCNL /news/read/autotrasporto-orario-di-lavoro-modificato-il-ccnl.html In allegato trasmettiamo l’accordo sottoscritto con Fil-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in data 3 aprile 2008 - ratificato dal Direttivo della Confartigianato Trasporti in data 12 aprile u.s. -, con il quale sono stati armonizzati gli articoli 11 e 11 bis del vigente CCNL alle nuove regole introdotte dal D.L.gvo n. 234/2007, che ha recepito la Direttiva europea n. 15/2002 in materia di orario di lavoro degli autisti.
Come è noto, in base al suddetto decreto l’orario di lavoro degli autisti non può superare complessivamente (tra lavoro ordinario e straordinario) le 48 ore settimanali di media nell’arco di 4 mesi e le 60 ore nella singola settimana, fatti salvi i limiti più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. Utilizzando la facoltà concessa dal decreto il nuovo accordo ha previsto per gli autisti discontinui uno speciale regime di orario la cui applicazione, così come era stato a suo tempo convenuto nell’Avviso Comune per il recepimento della Direttiva europea, è comunque subordinata alla stipula di un accordo sindacale. In virtù di tale regime speciale la durata media settimanale della prestazione lavorativa su un periodo di 6 mesi potrà essere estesa fino a 58 ore settimanali (compreso lo straordinario) con punte massime di 61 ore settimanali.
Nessuna modifica ha subito il limite di orario ordinario del personale in questione che resta fissato a 47 ore settimanali. In assenza di accordo sindacale, anche la prestazione complessiva del lavoratore discontinuo, al pari di quella di qualsiasi altro autista normale, dovrà essere contenuta entro i limiti generali (48 ore medie).
Nonostante l’iniziale opposizione da parte del Sindacato, che chiedeva, quale unico livello di sottoscrizione degli accordi in questione, quello aziendale (azienda e rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori), la ferma presa di posizione della Confartigianato ha portato all’inserimento nell’accordo di una deroga per le imprese che occupano fino a 8 dipendenti, contenuta nella Nota a verbale in calce all’art. 11-bis, la quale stabilisce che “Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all’art. 11 e 11-bis possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS firmatarie del presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si riferiscono”.

 

Scarica le modifiche all'orario di lavoro

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Mon, 14 Apr 2008 14:01:54 +0100